IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE»  e,   in
particolare, l'art. 33, il quale al comma 1 prevede che  le  stazioni
appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi
e forniture facendo ricorso a centrali di committenza; 
  Visto i commi 455 e 456 dell'art. 1 della legge 27  dicembre  2006,
n. 296, in  base  ai  quali  -  ai  fini  del  contenimento  e  della
razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi  -  le
regioni possono costituire centrali di acquisto anche  unitamente  ad
altre regioni, che operano quali centrali  di  committenza  ai  sensi
dell'art. 33 del Codice dei contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, in favore delle amministrazioni ed enti  regionali,  degli  enti
locali, degli enti del Servizio sanitario  nazionale  e  delle  altre
pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio; 
  Visto il comma 457 dell'art. 1 della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, in base al quale  le  centrali  regionali  e  la  Consip  S.p.A.
costituiscono un sistema a  rete,  perseguendo  l'armonizzazione  dei
piani  di  razionalizzazione  della  spesa  e  realizzando   sinergie
nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto  di  beni  e
servizi; 
  Visto l'art. 33-ter della legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  che
istituisce presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori,  servizi  e  forniture  l'Anagrafe  unica  delle  stazioni
appaltanti; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e finanze  24  febbraio
2000 con il quale lo stesso stabilisce di avvalersi di Consip per  lo
svolgimento delle attivita' previste  dall'art.  26  della  legge  23
dicembre  1999,  n.  488,  nonche'  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  27  febbraio  2013,  n.  67,   recante   «Regolamento   di
organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze,  a  norma
degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto   2012,   n.   135»   che    attribuisce    al    Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi,  la  cura
dei rapporti amministrativi con Consip in  materia  di  Programma  di
razionalizzazione degli  acquisti,  il  coordinamento  dell'attivita'
relativa  all'attuazione  del  progetto  di  razionalizzazione  degli
acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni e
le relative funzioni di indirizzo e controllo strategico; 
  Visto il comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica  delle  stazioni
appaltanti,  operante  presso  l'Autorita'  per  la   vigilanza   sui
contratti pubblici di  lavori,  servizi  e  forniture,  e'  istituito
l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A.  e
una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora  costituita
ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296; 
  Visto, altresi', il comma 2, secondo periodo del  medesimo  art.  9
del citato decreto-legge n. 66 del 2014, il  quale  prevede  che  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da  emanarsi  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  medesimo  decreto-legge,
previa intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i  requisiti
per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, nonche' i  valori  di
spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di  beni  e  servizi
con riferimento ad ambiti anche territoriali, da  ritenersi  ottimali
ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; 
  Visto il comma 3 dell'art. 9 del citato  decreto-legge  n.  66  del
2014, il quale prevede che con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base di  analisi  del  Tavolo
dei  soggetti  aggregatori  e  in  ragione  delle  risorse  messe   a
disposizione ai sensi del comma 9 del medesimo art. 9,  dello  stesso
decreto legge sono individuate le categorie  di  beni  e  di  servizi
nonche' le soglie  al  superamento  delle  quali  le  Amministrazioni
statali, centrali e  periferiche,  ad  esclusione  degli  istituti  e
scuole [...], ricorrono a Consip S.p.A. o altro soggetto  aggregatore
per lo svolgimento delle relative procedure; 
  Visto, inoltre, il comma 2, terzo  periodo,  del  medesimo  art.  9
dello stesso decreto-legge n. 66 del 2014, il quale prevede  che  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanarsi  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore di detto decreto-legge, previa
intesa con la Conferenza unificata, e' istituito  il  Tavolo  tecnico
dei soggetti aggregatori, coordinato  dal  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, e ne sono stabiliti  i  compiti,  le  attivita'  e  le
modalita' operative; 
  Visto il comma 5 del medesimo art. 9 del decreto-legge  n.  66  del
2014 in base al quale ai fini del perseguimento  degli  obiettivi  di
finanza pubblica attraverso  la  razionalizzazione  della  spesa  per
l'acquisto di beni e di  servizi,  le  regioni  costituiscono  ovvero
designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un  soggetto
aggregatore secondo quanto previsto al comma 1 del medesimo  art.  9.
In ogni caso il numero complessivo dei soggetti aggregatori  presenti
sul territorio nazionale non puo' essere superiore a 35; 
  Visti i commi 1 e 2 dell'art. 19 del decreto-legge 24 giugno  2014,
n. 90, i  quali  prevedono  la  soppressione  dell'Autorita'  per  la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e  il
trasferimento dei  compiti  e  delle  funzioni  dalla  stessa  svolti
all'Autorita' nazionale anticorruzione e  per  la  valutazione  e  la
trasparenza (ANAC); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
novembre 2014, che definisce i requisiti per l'iscrizione  all'elenco
dei soggetti aggregatori  ai  sensi  del  comma  2  dell'art.  9  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; 
  Considerato che, nel rispetto dei diversi modelli  di  aggregazione
degli acquisti di beni e servizi adottati dai  soggetti  aggregatori,
si ritiene di sviluppare programmi di razionalizzazione  della  spesa
che rispondano alle rispettive esigenze e  priorita',  prevedendo  un
coordinamento tra i diversi soggetti e un'attivita' di armonizzazione
dei rispettivi programmi, con l'obiettivo di massimizzare i risultati
conseguibili, in termini  di  risparmi  di  spesa  e  minor  aggravio
amministrativo  per  i  singoli  enti,  nonche'  di   facilitare   la
condivisione e la valorizzazione delle esperienze e la replicabilita'
dei modelli di eccellenza; 
  Considerato che il  Tavolo  tecnico  dei  soggetti  aggregatori  e'
tenuto ad effettuare con cadenza annuale un'analisi  della  spesa  al
fine di determinare le  categorie  di  beni  e  servizi,  nonche'  le
relative soglie utili all'emanazione del decreto del  Presidente  del
Consiglio di cui all'art. 3, comma 9, del citato decreto-legge n.  66
del 2014; 
  Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di  cui  all'art.  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 16
ottobre 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Istituzione del Tavolo tecnico 
                      dei soggetti aggregatori 
 
  1. In attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89, per assicurare l'efficace  realizzazione  dell'attivita'
di razionalizzazione della spesa per beni e servizi, e' istituito  il
«Tavolo tecnico dei  soggetti  aggregatori»,  di  seguito  denominato
«Tavolo tecnico»  coordinato  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. Con il presente decreto ne sono definiti compiti,  attivita'
e modalita' operative. 
  2. Il Tavolo,  e'  composto  da  un  rappresentante  del  Ministero
dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi (di seguito denominato DAG), da
un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un
membro in rappresentanza di  ciascun  soggetto  aggregatore  iscritto
nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66. Al Tavolo presenziano un rappresentante della Conferenza
delle  regioni,  un  rappresentante  dell'ANCI  e  un  rappresentante
dell'UPI.   Al   Tavolo   partecipa,   inoltre,   un   rappresentante
dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione  (ANAC)  con  funzioni   di
uditore. 
  3. Le riunioni  del  Tavolo  si  intendono  validamente  costituite
qualora sia presente la maggioranza dei componenti. Le decisioni  del
Tavolo sono assunte a maggioranza dei presenti. In  caso  di  parita'
prevale il voto del presidente.